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STATUTO

SEDE – DURATA – SCOPI – COSTITUZIONE

Art. 1. L’associazione fra gli ornicoltori bresciani è denominata <<Associazione Ornitologica “La Leonessa”>> ed ha sede in Brescia.

Art. 2. L’associazione Ornicoltori Bresciani è aderente alla Federazione Ornicoltori Italiani di cui ne osserva e conosce lo statuto.

Art. 3. L’Associazione ha sede in Brescia, è sportiva, apolitica, ed apartitica.

Art. 4. Scopo dell’Associazione è di riunire gli allevatori e gli amatori di uccelli di cui incoraggia l’allevamento, ne migliora la qualità e favorisce l’ibridazione.

Art. 5. Al fine di cementare i vincoli d’amicizia e solidarietà fra i Soci l’Associazione potrà indire riunioni a carattere culturale, artistico e ricreativo.

Art. 6. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 7. Il numero dei Soci è illimitato. Possono divenire Soci tutti gli allevatori ed amatori di uccelli sia residenti nella Provincia di Brescia che fuori. I nuovi Soci ammessi dovranno accettare il presente Statuto e dovranno impegnarsi ad osservarlo.

Art. 8. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9. I Soci si dividono in tre categorie:

  • Fondatori, coloro i quali sono in regola coi versamenti al momento dell’atto  costitutivo.
  • Onorari, sono persone benemerite accettate o indicate dal Consiglio Direttivo.
  • Ordinari e rimanenti Soci, salvo quanto all’art. 33.

Art. 10. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità, nonché per tutte le altre cause previste dalla legge e dal presente statuto. Verranno senz’altro espulsi dall’Associazione tutti coloro che in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’Associazione o fomentano dissidi e disordini fra Soci. Saranno inoltre dichiarati decaduti i soci che per quanto invitti per iscritto non si metteranno in regola con la quota annuale ed anche con quei versamenti eventualmente stabiliti dall’Assembla.

L’espulsione verrà determinata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo e verrà poi fatta conoscere all’Assemblea dei Soci quale semplice notifica.

Il Socio cui sarà applicata l’espulsione potrà ricorrere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile.

I soci espulsi non potranno richiedere la riammissione.

I soci sottoposti a procedimento penale dall’Autorità giudiziaria saranno immediatamente sospesi da ogni attività sociale fino all’esito del giudizio.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11. Il patrimoni sociale è costituito dalle contribuzioni e dai beni di qualsiasi natura e qualunque titolo pervenuti all’associazione da parte dei Soci o dei terzi nonché dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE – RENDICONTO

Art. 12. L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio Direttivo procederà alla formazione del Rendiconto preventivo redatto con criteri di oculata prudenza.

Il Rendiconto consultivo dovrà essere sottoposto, assieme al rendiconto preventivo all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di Aprile di ogni anno.

I due Rendiconti resteranno a disposizione dei Soci per 15 giorni circa perché i Soci stessi possano prenderne visione ed esaminarli. I Rendiconti, la situazione patrimoniale ed il conto Finanziario o di cassa dovranno essere controfirmati dai revisori dei conti i quali uniranno la loro relazione.

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEE

Art. 13. L’assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le delibere da essi prese, a norma del presente Statuo, vincolano tutti i Soci.

Art. 14. L’Assemblea ordinaria provvede: alla nomina dei consiglieri alla scadenza di ogni biennio o quando ripeto quando ciò si renda necessario.

Art. 15. Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio direttivo e per esso dal Presidente ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario; potranno anche essere convocate dal Presidente entro 15 giorni dalla richiesta scritta di almeno la metà dei Soci.

Art. 16. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere fatta a mezzo avviso contenente l’ordine del giorno e firmato dal presidente da inviarsi 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza al domicilio dei singoli Soci quale risultato del libro Soci.

Art. 17. L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida:

in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci in regola coi versamenti delle quote sociali;

in seconda convocazione, che avrà luogo un’ora dopo quella fissata per la prima, qualunque qualunque sia il numero dei presidenti e l’argomento da trattare a meno che non si tratti di deliberare lo scioglimento dell’Associazione per la quale è richiesta la presenza di almeno i tre quinti dei Soci.

Art. 18. Le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti nell’Assemblea. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. La nomina delle cariche sociali sarà invece obbligatoriamente fatta con scheda segreta, dopo che il presidente avrà nominato 3 scrutatori. Sono eleggibili in Consiglio Direttivo i soci con almeno cinque anni consecuivi di anzianità d’iscrizione.

Art. 19. Hanno diritto al voto i Soci in regola coi versamenti delle quote sociali e regolarmente iscritti nel libro apposito. In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare con delega scritta solo da soci che non rivestano cariche sociali. Ciascun Socio ha un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, comma 2, Codice Civile e non potrà rappresentare più che 2 Soci.

Art. 20. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere eletto dall’assemblea. Di ogni deliberazione deve essere steso un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e raccolto in apposito registro. I verbali sono conservati presso la sede Sociale e ciascun associato può prenderne visione.

Art. 21. Le elezioni delle cariche sociali avranno luogo per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente nel corso dell’Assemblea ordinaria dopo che questa avrà provveduto alla nomina di un seggio elettorale composta dal Presidente, Segretario uscente e scrutatori. Le elezioni si svolgeranno con scheda unica segreta. Sull’andamento delle elezioni il Consiglio uscente si impegna a mantenere la massima segretezza. Per la prima volta, in sede di atto costitutivo, tutte le cariche sociali verranno nominate per acclamazione.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, e 7 Consiglieri.

Il Segretario verrà affiancato da un Vice Segretario, che lo sostituirà solo in caso di impedimenti per causa di forza maggiore: essi potranno essere eletti sia nell’ambito che fuori dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere le dimissioni di qualunque suo componente, non ritenuto idoneo ad assolvere il proprio compito, ed anche dopo 3 assenze consecutive non giustificate. Subentrerà al suo posto il candidato che avrà ottenuto più voti dopo gli eletti, nelle elezioni delle cariche sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere Economo, saranno altresì eletti tra membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti ed i Probiviri verranno eletti dalla Assemblea, e per la prima volta in sede di atto costitutivo.

Tutte le cariche sociali dureranno 2 anni.

COMITATI DEI PROBIVIRI

Art. 23. Il Comitato dei Provibiri si compone di tre membri nominati dall’Assemblea fra i non Soci.

I Provibiri durano con carica 2 anni, sono rieleggibili. Il collegio dei Provibiri dovrà giudicare le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci per affari interni all’Associazione, giudicando circa le espulsioni dei Soci qualora ne avvengano e ne vengano investiti della parti deliberando e giudicando quali arbitri amichevoli compositori.

I Soci dell’Associazione sono quindi obbligati a rimettere alla decisione dei Provibiri la risoluzione di tutte le controversie insorte circa l’interpretazione del Presente statuto o derivanti da deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo.

DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL CASSIERE

Art. 24. Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, gli spetta la firma sociale,convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario e l’assemblea dei Soci, a nome del Consiglio che presiede. Durante le assemblee ordinarie presenta ai Soci la relazione delle attività svolte durante l’anno.

Art. 25. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito con tutti i poteri spettanti al Presidente.

Art. 26. Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d’ufficio ed alla tenuta del registro protocollo, compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, il registro distribuzione anellini, provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese effettuate su autorizzazione del Presidente o di chi per esso alla compilazione del Rendiconto e della situazione patrimoniale. E’ unitamente al Cassiere responsabile della cassa di cui depositerà le eccedenze su un libretto di risparmio presso l’istituto di Credito designato dal Consiglio.

Art. 27. I Revisori dei Conti sono nominati dalla Assemblea ordinaria in numero di tre, restano in carica 2 anni e possono essere rieletti. Il collegio dei Revisori elegge il suo Presidente. Suo compito è quello di esaminare il bilancio annuale stendendone una relazione scritta da leggere all’Assemblea e di fare le ispezioni contabili necessarie.

Delle riunioni dei Revisori dei Conti devono essere stesi i verbali su apposito registro.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28. Per le disposizioni riguardanti le Esposizioni e le gare di canto e ogni altra manifestazione dell’Associazione si rinvia al Regolamento della F.O.I…

Art. 29. Qualunque modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti all’Assemblea.

Art. 30. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato de una Assemblea straordinaria con la maggioranza dei ¾ degli associati ai sensi dell’art. 21 C.C. Ultimo comma.

Art. 31. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore sulle Persone Giuridiche Private Riconosciute se ed in quanto applicabili e pertanto si rimanda agli specifici articoli del Codice Civile.

Resta inteso naturalmente che qualora l’Associazione ottenesse il riconoscimento giuridico della stessa si applicheranno tutte le norme di legge vigenti in materia.

Art. 33. Non verranno accolti nell’Associazione e quindi esclusi i commercianti di uccelli vivi che esercitano tale attività per professione.

Brescia, 20 giugno 1998

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